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Pubblicato un nuovo Q&A delle Autorità europee di vigilanza sugli obblighi di reportistica ai sensi del Securitisation Regulation (UE) 2017/2402 - Chiarimenti Operativi Per Originator, Sponsor e SSPE

1. Introduzione

Il 26 marzo 2021 il Joint Committee delle Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA – congiuntamente ESAs) ha pubblicato delle Q&A riguardanti il Regolamento (UE) 2017/2402 (“Securitisation Regulation”)1 – che ha introdotto una disciplina uniforme per le operazioni di cartolarizzazione ivi ricomprese condotte in Europa, nonché un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (“STS”) – allo scopo di chiarirne alcuni aspetti applicativi e, quindi, di facilitare il rispetto degli obblighi ivi contenuti da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni di securitisation.

2. Gli Obblighi di Reportistica

In particolare, le precisazioni inerenti gli obblighi di reportistica, e nello specifico l'art. 7, c. 1 del Regolamento (UE) 2017/2402, hanno chiarito:

1. tramite il primo quesito, che la documentazione prescritta da tale norma debba essere fornitaintegralmente dal cedente, dal promotore e dalla SSPE della cartolarizzazione ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, alle autorità competente e, su richiesta, a potenziali investitori, salvo che dalla disclosure di quanto prescritto dall'art. 7, c. 1, lett. b) (ossia di "tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione”) consegua una violazione del diritto nazionale o europeo che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni o il trattamento dei dati personali. Esclusivamente in tali casi, pertanto, i soggetti menzionati possono fornire una sintesi della documentazione in questione, ovvero rendere anonime le informazioni riservate;

2. tramite il secondo quesito, circa il grado di completezza della documentazione messa a disposizione ai sensi di tale norma, che tali informazioni – prima della fissazione del prezzo – devono essere fornite “almeno in forma di bozza o di prima stesura”. A seguito della determinazione del prezzo, dovrebbero essere necessarie solamente modifiche marginali, quali quelle relative ad alcune variabili finanziarie (es. tassi di interesse), ovvero ad alcuni dati (es. Codice ISIN, date di rimborso opzionali);

3. tramite il terzo quesito, circa l’estensione dell’obbligo per le suddette parti di mettere a disposizione “tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione”, che alcuni documenti non rientranti nell’elenco esemplificativo fornito dai punti (i)-(vi) dell’art. 7, c.1 del Securitisation Regulation – quali, ad esempio, contratti di finanziamento, intercreditor agreementsrientrano nell’ambito di applicazione di tale norma (e quindi debbono essere divulgati) solamente laddove possano essere considerati, appunto, essenziali “per la comprensione dell’operazione”.

3. Gli Obblighi di Reportistica per le cartolarizzazioni STS

Con riferimento, invece, alle cartolarizzazioni STS, le Q&A recentemente pubblicate:

4. tramite il quarto quesito – circa i soggetti tenuti al rispetto dei requisiti di standardizzazione imposti dall’art. 21, c. 9 del Securitisation Regulation – chiariscono che il Regolamento Delegato (UE) 2020/1226 della Commissione richiede agli originators ed agli sponsor di confermare la conformità a tale norma e di inserire le informazioni richieste in una voce specifica del prospetto. Inoltre, l'art. 7, c. 1, lett. b) (iv) del Securitisation Regulation impone all’originator, allo sponsor ed alla SSPE di mettere a disposizione dei soggetti interessati nell’ambito della cartolarizzazione anche il contratto di servicing (ossia il contratto tramite il quale, nelle operazioni di cartolarizzazione, il cessionario delega ad un determinato soggetto – il servicer – l’attività di gestione e di recupero dei crediti oggetto di cessione);

5. tramite il quinto quesito, offrono alcuni chiarimenti circa la certificazione STS+ rilasciata da un c.d. Third Party Verifier (TPV). In particolare, specificano che:

a. I TPV sono soggetti la cui attività principale consiste nel verificare se un'operazione di cartolarizzazione sia conforme ai criteri STS2 applicabili alle cartolarizzazioni ABCP o non ABCP, la cui indipendenza nei confronti dell’originator, dello sponsor o della SSPE è garantita dal divieto di effettuare qualsiasi forma di consulenza, revisione o servizi equivalenti in favore di qualsiasi originator, sponsor o SSPE coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione. La fornitura di altri servizi deve essere valutata caso per caso per evitare potenziali conflitti d'interesse. A tal proposito, il Securitisation Regulation non prevede esplicitamente la fornitura di valutazioni STS. In tali casi, tuttavia, sembra che il TPV aggiunga le valutazioni CRR e LCR alle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 27, c. 2 del Securitisation Regulation. Pertanto, considerando la natura accessoria delle valutazioni in esame, la prestazione di tali servizi non dovrebbe essere considerata alla stregua di attività di consulenza prestate in favore degli originator, sponsor o SSPE coinvolti nell’operazione;

b. la prestazione di servizi legati alla certificazione STS+ dovrebbe essere oggetto di notifica da parte del TPV all'autorità competente come una modifica delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 28, c. 1 del Securitisation Regulation;

c. la fornitura di servizi di certificazione STS+ non dovrebbe generalmente richiedere ai TPV specifiche disposizioni di governance in aggiunta ai requisiti organizzativi di cui all'art. 28, c. 1 del Securitisation Regulation.

4. Conclusioni

In conclusione, le Q&A si inseriscono nel più ampio disegno di interventi delle ESAs volti a promuovere approcci e pratiche di vigilanza comuni nell’applicazione del Securitisation Regulation, nonché la coerenza intersettoriale a livello UE. Le ESAs, pertanto, provvederanno a pubblicare ulteriori precisazioni, così come ad aggiornare quelle esistenti, per consentire il rispetto degli obblighi sanciti dal Securitisation Regulation da parte dei partecipanti al mercato che, quindi, sono necessariamente chiamati a prestare attenzione a quanto divulgato dalle ESAs ed a conformarsi alle stesse.

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* This GT Alert is limited to non-U.S. matters and law.


1 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About Us/Governance structure/JC/Q%26As/964576/JC 2021 19 JCSC QAs on Securitisation Regulation.pdf

2 Così come disciplinati dal Securitisation Regulation, rinvenibile al seguente link (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN#d1e1474-35-1)