Skip to main content

ESMA Interviene in Materia di Finanza Sostenibile

Leggi in inglese. 

La finanza sostenibile è argomento di grande attualità e importanza che, de jure condendo, occuperà una porzione significativa dell’agenda istituzionale europea.

Con documento del 6 febbraio 2020, la European Securities Market Authority (ESMA)1 è intervenuta con decisione sulla finanza sostenibile, all’insegna di una tendenza globale sempre più marcata a voler conferire dignità giuridica all’investimento in progetti con rilevanza sociale, ad oggi limitati a singole e isolate iniziative adottate, per lo più su base volontaristica, da una minoranza di investitori particolarmente virtuosi e attenti alla componente green delle proprie esposizioni.

Con la citata comunicazione, ESMA ha pubblicato un piano strategico connesso alla valorizzazione dei c.d. “fattori ESG”, intendendosi con tale acronimo i tre principali criteri di analisi e valutazione di un investimento finanziario sostenibile: (1) “environmental”, ossia con basso impatto nelle variazioni climatiche, nella produzione di rifiuti tossici o non riciclabili e nelle lesioni alla biodiversità; (2) “social”, ossia attento alla rimozione di elementi di disuguaglianza sociale o di genere; e (3) “governance”, vale a dire trasparente nella definizione di regole di governo societario ad alto contenuto etico, a tutela degli stakeholder dell’attività produttiva di riferimento.

Nella nota in commento, in cui si afferma la necessità di introdurre tali linee guida nell’ambito della mission di ESMA, e di analizzare l’andamento dei mercati che già tengono in considerazione i citati fattori, valutandone i relativi rischi per gli investitori, ESMA individua le seguenti aree di intervento:

  1. definizione di un codice unico in materia di investimenti sostenibili, con il fine di individuare, entro il biennio 2020-2021, standard tecnici armonizzati, nonché obblighi di trasparenza e due diligence, per accertare la presenza di fattori ESG nelle attività oggetto di investimento e prevenire il rischio connesso al finanziamento di progetti che, pur presentandosi al mercato come “sostenibili”, non ne presentino le relative caratteristiche (c.d. “green washing”)2;
  2. armonizzazione delle attività di vigilanza nazionale, con lo scopo di assicurare coerenza sistematica ed effettività nell’applicazione della normativa dell’Unione, contribuendo alla formazione di principi comuni di vigilanza e sensibilizzando i regolatori nazionali – anche mediante specifiche attività di formazione - all’adozione di principi di finanza sostenibile3;
  3. vigilanza diretta, che si manifesterà, già dal 2020, con l’attuazione delle Linee Guida in materia di trasparenza del rating del credito4; e, a decorrere dal 2022, con l’attuazione dei nuovi indici di riferimento di transizione climatica e decarbonizzazione previsti dal Regolamento EU 2019/20895 a fini di valutazione degli strumenti finanziari sottoposti alla vigilanza diretta di ESMA6; e
  4. valutazioni dei rischi, da svolgersi mediante monitoraggio del mercato e identificazione dei rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari sostenibili. Tale attività, che sarà svolta con indicatori quantitativi e qualitativi, basati sui dati e informazioni di investimento comunicate dagli attori in adempimento agli obblighi disposti dal quadro regolatorio in essere (quali ad es. MiFID II, EMIR, AIFMD, UCITS e Regolamento Cartolarizzazioni), confluirà tra l’altro nella pubblicazione di una sezione specifica nelle proprie relazioni trimestrali su andamento, rischi e vulnerabilità (TRV), a decorrere dal primo trimestre 2020.

L’annuncio in esame si inserisce in un più ampio quadro di iniziative normative, regolamentari e di soft law, a livello europeo e internazionale7, volte a introdurre gradualmente nello spazio economico e giuridico europeo una serie di principi generali, presidi e linee guida, finalizzati a proteggere, valorizzare e incentivare modelli di impresa e gestione sostenibili e profittevoli in una prospettiva di medio-lungo termine, anche a beneficio e interesse delle generazioni future.

Con la finanza sostenibile prende corpo un nuovo approccio, grazie al quale gli strumenti tipici della finanza vedono arricchita la finalità di profitto a loro propria e potrebbero diventare una leva importante nel contribuire ad orientare o ridefinire trend economici e di sviluppo, in risposta alle nuove emergenze affacciatesi nell’economia internazionale e nei sistemi socio produttivi moderni.


1 Istituita con effetto dal 1 gennaio 2011 con Regolamento UE 1095/2010, ESMA è un’autorità di vigilanza europea che riunisce gli organismi di vigilanza dei mercati finanziari nazionali di ciascuno Stato Membro UE. Insieme alla European Banking Authority (EBA) e alla European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), costituisce parte intregrante del Sistema di Vigilanza Europeo.

2 In questa direzione devono peraltro essere letti le relazioni tecniche inviate da ESMA alla Commissione Europea per l’integrazione dei fattori e rischi di sostenibilità nelle direttive MiFID II, AIFM e UCITS. Sul punto, cfr. ESMA: “Final Report, ESMA technical advice to the European Commission on integrating sustainability risks and factors in MiFID II”, 30 aprile 2019; e ESMA: “Final Report, ESMA technical advice to the European Commission on integrating sustainability risks and factors in the UCITS directive and AIFMD”, 30 aprile 2019.

3 In questo senso è paradigmatica la recente esperienza di Banca d’Italia, che con un’informativa del 15 maggio 2019 ha annunciato l’adozione dei fattori ESG come criterio di gestione dei propri investimenti finanziari. Cfr.

4 Cfr. la relazione finale di ESMA.

5 Il Regolamento citato, recepisce a livello europeo quanto disposto a livello internazionale dai noti Accordi di Parigi del 2015 in materia di cambiamento climatico.

6 Si tratta delle fattispecie di analisi e verifica dell’accuratezza e integrità degli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, ovvero di performance di investimento, forniti da soggetti ubicati in Stati terzi per i quali la Commissione UE non abbia adottato una decisione di equivalenza. In tali fattispecie, tale attività di verifica e analisi è sottoposta ad un parere di ESMA, previa positiva verifica dell’Autorità nazionale interpellata. Cfr. Articolo 32 paragrafo 6 Regolamento UE 2016/1011 (c.d. “Benchmarks Regulation”).

7 Tra queste si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (2006); (ii) l’Accordo di Parigi sul clima mondiale (2015); (iii) la Comunicazione della Commissione UE 8 marzo 2018, relativa ad un piano di azione per finanziare la crescita sostenibile; (iv) la Proposta di Regolamento 24 maggio 2018 relativa all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimento sostenibili (c.d. Regolamento “Taxonomy”) , e annessa fase di adozione degli atti delegati con le relative specifiche tecniche per ciascun obiettivo ambientale.