A quasi un anno dall'entrata in vigore della riforma dell’articolo 2407 del Codice Civile: permangono dubbi in merito alla responsabilità dei membri del collegio sindacale.
La Ratio Alla Base della Riforma e il Nuovo Testo dell’Articolo 2407 del Codice Civile
Il 12 aprile 2025 sono entrate in vigore le nuove regole sulla responsabilità civile dei sindaci, introdotte dalla Legge n. 35 del 14 marzo 2025, che ha riformato l’articolo 2407 del Codice Civile.
L'intervento legislativo mirava a ridefinire le norme sulla responsabilità dei sindaci alla luce di diversi fattori (l’esistenza di una giurisprudenza considerata particolarmente “punitiva” nei confronti dei sindaci, la difficoltà che questi ultimi talvolta incontrano nell’ottenere una copertura assicurativa e il conseguente disincentivo per i professionisti più qualificati ad assumere tali incarichi). Da un lato, l'introduzione di parametri predefiniti per la responsabilità civile dei revisori legali potrebbe influenzare positivamente la disponibilità e l’interesse dei professionisti ad accettare tali ruoli; dall'altro, le polizze assicurative (ad esempio, l’assicurazione di responsabilità civile professionale e l’assicurazione per amministratori e dirigenti) potrebbero ridurre i premi assicurativi, rendendo tali polizze più accessibili ai professionisti, tenendo conto dei nuovi limiti di responsabilità.
Pertanto, la riforma ha:
- Introdotto un limite quantitativo alla responsabilità per danni basato su multipli del compenso percepito, nei casi in cui il sindaco non abbia agito con dolo (una norma che si estende anche al ruolo di revisore legale dei conti, ove applicabile).
- Eliminato il riferimento esplicito alla responsabilità solidale con gli amministratori.
- Introdotto una specifica indicazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione per le azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci. La nuova norma prescrive le azioni di responsabilità nel termine cinque anni dal deposito della relazione, di cui all’articolo 2429 del codice civile, relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
A quasi un anno dall'introduzione di tali modifiche da parte del Governo, il presente GT Alert fornisce una panoramica delle principali caratteristiche della riforma, evidenziando se - e in che misura - esse siano state chiarite nelle prime letture dottrinali e negli orientamenti giurisprudenziali emergenti.
Non Retroattività delle Nuove Norme
Un recente chiarimento ha riguardato la potenziale applicazione della nuova norma ai casi antecedenti alla sua introduzione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, n. 1390 del 22/01/2026) ha confermato l’orientamento prevalente della giurisprudenza in materia e, valorizzando l'interesse della parte lesa ad ottenere il risarcimento, ha stabilito la non retroattività dell’articolo 2407, comma 2, del Codice Civile, escludendone l’applicazione agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Secondo la Corte, in virtù del principio generale sancito dall'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, l’articolo 2407, comma 2, del Codice Civile può applicarsi solo agli atti commessi dopo la sua entrata in vigore. Inoltre, la Corte ha stabilito che il diritto di una società al risarcimento sorge quando il patrimonio della società subisce un danno a causa della violazione dei doveri da parte del sindaco e deve essere quantificato secondo la legge in vigore in quel momento. Di conseguenza, una disposizione sopravvenuta – come l’articolo 2407, comma 2, del Codice Civile – non può incidere retroattivamente sulla quantificazione del danno già subito, poiché il diritto al risarcimento era già stato determinato nella sua interezza al momento del verificarsi del danno.
Il Regime di Responsabilità
L’eliminazione del riferimento esplicito alla responsabilità solidale con gli amministratori è un altro aspetto che ha sollevato dubbi interpretativi tra le parti interessate.
A prima vista, questa modifica potrebbe sembrare aver portato a un passaggio da un modello di responsabilità solidale a un regime di responsabilità parziaria, in base al quale i sindaci potrebbero essere condannati a risarcire solo la parte di danno di cui sono responsabili, anziché essere responsabili, insieme ai membri dell'organo amministrativo, dell’intero importo.
Tuttavia, in assenza di una deroga esplicita ai principi generali che disciplinano gli illeciti plurisoggettivi, dovrebbe continuare ad applicarsi la regola della responsabilità solidale (articoli 2055 e 1294 del Codice Civile), poiché la semplice eliminazione del riferimento letterale alla responsabilità solidale non è sufficiente per determinare il passaggio a un regime di responsabilità parziaria.
Secondo parte della dottrina, la responsabilità dei sindaci continuerebbe ad essere solidale, fermo restando, in ogni caso, il limite del multiplo del loro compenso.
In termini pratici, ciò significherebbe che la parte lesa potrebbe agire nei confronti dei sindaci in via solidale, sebbene nei limiti della responsabilità individuale introdotta dalla riforma, secondo un modello di responsabilità limitata attenuata (ma pur sempre solidale).
Il Governo ha presentato un disegno di legge (S. 1246) volto ad allineare il regime di responsabilità dei revisori legali dei conti a quello introdotto per i sindaci. Il disegno di legge è attualmente in corso di esame in commissione parlamentare. L’iniziativa è stata promossa in seguito alle richieste delle parti interessate, che hanno sottolineato la necessità di un ulteriore allineamento dei rispettivi regimi di responsabilità.
Per completezza, va anche osservato che la proposta di riforma del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 58/1998) relativa alla regolamentazione delle società quotate sembra essere in contrasto con l’articolo 2407 del Codice Civile, come modificato. La proposta prevede espressamente un regime di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per atti e omissioni “quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico” (cfr. articolo 151.2, Testo Unico della Finanza).
Inoltre, potrebbero sorgere questioni interpretative in merito alla valutazione della remunerazione dei sindaci nei casi in cui il Tribunale la ritenga inadeguata (a causa della complessità del ruolo o delle dimensioni della società) e ritenga che tale circostanza costituisca un’ulteriore riduzione indebita della responsabilità dei sindaci in virtù dei limiti quantitativi introdotti dalla riforma.
Le parti interessate dovrebbero seguire gli sviluppi interpretativi e monitorare l’impatto che le nuove norme potrebbero avere sulla prassi aziendale.